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Sez. L - , Sentenza n. 15020 del 08/06/2018 (Rv. 649261 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO | Contratto a viaggio - Requisiti - Necessità della indicazione del o dei viaggi da compiere - Mancanza - Trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Stato
decisa il 2018-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649261-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO

Il contratto di arruolamento non può intendersi stipulato "a viaggio", ai fini del comma 2 dell'art. 332 c.nav., ed è trasformato "di diritto" in contratto a tempo indeterminato, se non risultino indicati, così come previsto dal n. 4) del comma 1 dello stesso articolo, il viaggio o i viaggi da compiere.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)