Sez. L - , Sentenza n. 15020 del 08/06/2018 (Rv. 649261 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO | Contratto a viaggio - Requisiti - Necessità della indicazione del o dei viaggi da compiere - Mancanza - Trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO
Il contratto di arruolamento non può intendersi stipulato "a viaggio", ai fini del comma 2 dell'art. 332 c.nav., ed è trasformato "di diritto" in contratto a tempo indeterminato, se non risultino indicati, così come previsto dal n. 4) del comma 1 dello stesso articolo, il viaggio o i viaggi da compiere.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)