Sez. L, Sentenza n. 777 del 17/01/2005 (Rv. 579073 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO | Contratto a viaggio - Requisiti - Necessità della indicazione del o dei viaggi da compiere - Mancanza - Trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO
Il contratto di arruolamento non può essere o risultare stipulato "a viaggio", ai fini del secondo comma dell'art. 332 cod.nav. (con conseguente "trasformazione" in contratto a tempo indeterminato) se non risultino indicati il viaggio o i viaggi da compiere, ai sensi del n. 4) del primo comma dello stesso articolo. (Nella specie la Corte ha osservato che una pura e generica pattuizione secondo cui l'arruolamento veniva concluso con la sola dizione "a viaggi" sarebbe, infatti, equivalsa ad un arruolamento a tempo determinato, privo però della decorrenza e della durata del contratto, il che avrebbe inevitabilmente ricondotto la fattispecie nella regolamentazione del contratto a tempo indeterminato).
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)