Sez. 2, Sentenza n. 3198 del 21/10/1972 (Rv. 360987 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA - PER TERRITORIO - IN GENERE - CONTROVERSIE DI LAVORO DELLA GENTE DI MARE - PRESUPPOSTO - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO CON ARMATORE - CONTRATTO DI LAVORO CON IMPRENDITORE - RISPETTIVI GIUDICI COMPETENTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA - PER TERRITORIO - IN GENERE - CONTROVERSIE DI LAVORO DELLA GENTE DI MARE - PRESUPPOSTO - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO CON ARMATORE - CONTRATTO DI LAVORO CON IMPRENDITORE - RISPETTIVI GIUDICI COMPETENTI.*
Per l'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere le controversie di lavoro della gente di mare occorre distinguere secondo che venga dedotto in giudizio il contratto di arruolamento, stipulato con l'armatore e riguardante l'organizzazione per l'Esercizio della navigazione con una nave determinata o determinabile, ovvero il contratto di lavoro o di impiego, stipulato con l'imprenditore nella cui azienda siano comprese la nave o le navi cui il contratto o i contratti di arruolamento si riferiscano. Qualora la controversia si riferisca al contratto di lavoro o di impiego, restano pienamente applicabili i criteri di Competenza dettati dall'art 434 cod proc civ, con la conseguente individuazione del giudice nella cui circoscrizione si trova una dipendenza dell'azienda alla quale il marittimo era addetto al tempo della domanda o presso la quale prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, avuto riguardo all'attivita svolta a terra. Qualora, invece, la controversia si riferisca al contratto di arruolamento, si applicano i diversi criteri di Competenza dettati dall'art 603 cod nav con la conseguente individuazione, per le controversie che superino un determinato limite di valore, del giudice nella cui circoscrizione e iscritta la nave, ovvero e stato concluso o eseguito o e cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, e pervenuta la proposta del marittimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 603 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)