Sez. 3, Sentenza n. 27888 del 16/06/2015 Cc. (dep. 02/07/2015) Rv. 264188 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Edificazione abusiva - Ordine di demolizione - Pendenza di procedura esecutiva immobiliare - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di reati concernenti l'attività edilizia, l'esecuzione dell'ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell'accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è esclusa dalla pendenza di procedura esecutiva immobiliare a carico del condannato. (In motivazione, la Corte ha evidenziato sia che l'ordine di demolizione, avendo carattere reale, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi, sia che colui il quale si rende acquirente all'esito della procedura esecutiva, ed è estraneo all'abuso, potrà rivalersi nei confronti dell'esecutato).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)