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Sez. 3, Sentenza n. 16035 del 26/02/2014 Cc. (dep. 11/04/2014) Rv. 259802 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Edificazione abusiva - Ordine di demolizione - Alienazione del manufatto a terzi in epoca precedente all'ordine - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259802-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell'accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è escluso dall'alienazione del manufatto abusivo a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'ordine di demolizione, avendo carattere reale, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi, con la sola conseguenza che l'acquirente, se estraneo all'abuso, potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)