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Sez. L, Sentenza n. 24122 del 27/07/2026 (Rv. 679634-02)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Personale docente della scuola pubblica - Disciplina collettiva della mobilità - Diritto di precedenza assoluta per talune categorie di lavoratori disabili - Prevalenza della mobilità infraprovinciale su quella interprovinciale - Contrasto con la normativa nazionale e con la Direttiva 2000/78/CE - Esclusione. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679634-02

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

In tema di mobilità del personale docente della scuola pubblica, la previsione, da parte degli artt. 6, comma 2, e 13 del c.c.n.i. dell'11 aprile 2017 per l'anno scolastico 2017/2018, di un meccanismo che accorda una precedenza nei trasferimenti ai lavoratori disabili, graduandola in base alla categoria di disabilità e facendo, al contempo, prevalere le operazioni di mobilità intraprovinciale su quelle di mobilità interprovinciale, non contrasta con la normativa statale di tutela di tali lavoratori né, in base a quanto stabilito dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE del 12 marzo 2026, in causa C-597/24, con gli artt. 2 e 5 della Direttiva 2000/78/CE.

Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 601, Contr. Coll. 11/04/2017

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)