Sez. U, Sentenza n. 4912 del 18/09/1982 (Rv. 422921 - 01)
TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - IN GENERE - CONSERVATORI - FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI - VERSAMENTO INDEBITO DI CONTRIBUTI - CONTROVERSIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - PRETESA DEL CONSERVATORE FONDATA SULLA DEDOTTA ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. 2 MARZO 1973 IN TEMA DI MISURA DEI CONTRIBUTI - IRRILEVANZA.*
TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - IN GENERE - CONSERVATORI - FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI - VERSAMENTO INDEBITO DI CONTRIBUTI - CONTROVERSIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RESTITUZIONE DELLE SOMME RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - PRETESA DEL CONSERVATORE FONDATA SULLA DEDOTTA ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. 2 MARZO 1973 IN TEMA DI MISURA DEI CONTRIBUTI - IRRILEVANZA.*
La controversia promossa da un conservatore dei registri immobiliari nei confronti del fondo di previdenza del personale dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari (ora fondo di previdenza per il personale del ministero delle Finanze), per conseguire la restituzione di somme che si assumano indebitamente versate a titolo di contributi, mediante ritenuta operata dall'amministrazione finanziaria sugli emolumenti "ipotecari" spettanti al conservatore stesso, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto investe posizioni di diritto soggettivo inerenti al rapporto previdenziale con il suddetto fondo, che è autonomo e distinto rispetto al rapporto di pubblico impiego con l'amministrazione finanziaria, pur se trova in quest'ultimo il necessario presupposto. Tale giurisdizione non subisce deroga, in favore della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, per il caso in cui la suddetta pretesa del conservatore sia fondata sulla dedotta illegittimità del d.m. 2 marzo 1973, nella parte in cui eleva la misura di quei contributi (nella specie, sotto il profilo della sua emanazione in base all'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 648, viziato da eccesso rispetto alla delega conferita al governo dalla legge 9 ottobre 1971 n. 825), trattandosi di questione che rientra nelle attribuzioni del giudice ordinario, in relazione all'eventuale disapplicazione dell'indicato decreto a tutela delle posizioni di diritto soggettivo fatta valere in giudizio. (V 2328/75, mass n 376175).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 825 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 648 art. 8, DM 02/03/1973, DPR 17/03/1981 num. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)