Sez. U, Sentenza n. 2328 del 12/06/1975 (Rv. 376175 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - INDENNITA PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - INDENNITA PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Il fondo di previdenza per il personale delle dogane opera con esclusive finalita di assistenza e previdenza, onde l'indennita per cessazione dal servizio - da esso corrisposta al detto personale in misura non dipendente soltanto dal numero degli anni di servizio, e aggiunto a quella liquidata dall'ENPAS - ha carattere assicurativo-previdenziale e non costituisce parte della retribuzione. Pertanto, costituendo il rapporto d'impiego pubblico solo il presupposto estrinseco dell'Obbligo di corrispondere la detta indennita (il cui ammontare e altresi determinato dalla legge e non dalla discrezionalita degli amministratori del fondo), ogni causa relativa alla medesima e sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e rientra nella giurisdizione ordinaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Legge 12/07/1912 num. 812, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 04/12/1956 num. 1572, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)