Sez. L, Sentenza n. 1856 del 11/05/1977 (Rv. 385581 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - DI TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI SUFFICIENTI - IDONEITA - LIMITI - OMESSO ESAME DI PUNTI DECISIVI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - DI TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI SUFFICIENTI - IDONEITA - LIMITI - OMESSO ESAME DI PUNTI DECISIVI.*
Il giudice del merito, per ottemperare all'Obbligo della motivazione del convincimento raggiunto, non e tenuto a prendere in esame e a valutare tutte le risultanze processuali, ne a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che, dopo aver considerato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti quegli altri rilievi e circostanze che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Tuttavia e indispensabile, perche la decisione rimanga sottratta a ogni possibilita di censura in Sede di legittimita, che le risultanze probatorie e le argomentazioni non esaminate o esaminate superficialmente, con motivazione insufficiente al fine della loro eliminazione del campo del materiale probatorio e logico utilizzabile, non attengano a punti decisivi della controversia, a punti cioe involgenti questioni prospettate la cui risoluzione, ove fossero state prese in considerazione, avrebbe potuto determinare una pronuncia differente da quella adottata, sempre che gli elementi dal giudice esaminati, e sui quali la decisione sia stata fondata, oltre ad essere di per se idonei a sorreggere la stessa, non possano in alcun modo rimanere infirmati dalla valutazione dei punti non esaminati. (Conf 2151/75, mass n 375920).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)