Sez. 3, Sentenza n. 6417 del 10/12/1979 (Rv. 403152 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - CRITERI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - CRITERI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Il giudice del merito, avvalendosi del potere di valutazione delle prove attribuitogli dall'art 116 cod proc civ, e libero di formare il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori ritenuti rilevanti per la decisione, ne, per ottemperare all'Obbligo della motivazione, e tenuto a prendere in esame tutte le risultanze processuali ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata, salvo che l'omesso esame degli uni e delle altre riguardi elementi decisivi della controversia. (Conf 1856/77, mass n 385581).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)