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Sez. U, Sentenza n. 709 del 31/03/1967 (Rv. 326752 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326752-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE.*

Per la lesione degli interessi legittimi l'unica tutela concessa dal nostro ordinamento, salve le limitatissime eccezioni espressamente previste (art 872 cod.civ.), si sustanzia nella pronuncia di annullamento dell'atto da parte del giudice amministrativo e nel successivo esperimento, per il caso in cui la pubblica amministrazione non si uniformi al giudicato, del ricorso ex art.27 n.4 del T.U. Sul consiglio di stato, approvato con R.d. 26 giugno 1924 n.1054, al fine di provocare il C.d. giudizio di ottemperanza. Il risarcimento del danno e, infatti, una misura che concerne unicamente la lesione dei diritti soggettivi, tra i quali sono da comprendere anche i diritti affievoliti nel caso in cui l'atto amministrativo che li abbia degradati venga annullato dal giudice amministrativo e pertanto risorga l'originaria natura e l'originaria tutela, ma non e riferibile agli interessi occasionalmente protetti, i quali trovano la loro tutela esclusivamente dinanzi al giudice amministrativo. (Cfr. 326033, 324683, 322219, 657-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)