Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 19/04/1995 (Rv. 491877 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Conferimento scritto - Anteriorità rispetto alla notificazione dell'atto - Necessità - Mancata indicazione della data di rilascio - Accertamento dell'anteriorità del rilascio - Criteri - Genericità del richiamo alla procura nell'intestazione dell'originale e della copia del ricorso - Inammissibilità del ricorso - Estensione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione, la necessaria anteriorità del conferimento scritto della procura rispetto alla notificazione dell'atto alla parte intimata, qualora risulti omessa l'indicazione della data del rilascio, può anche essere desunta "aliunde", purché da elementi intrinseci all'atto, quali l'intestazione o la relata di notifica ed assolutamente univoci. Tali elementi mancano ed il ricorso è, quindi, inammissibile quando diano generici tanto il richiamo alla procura contenuto nell'intestazione dell'originale e della copia del ricorso quanto la relata dell'ufficiale giudiziario in ordine all'individuazione dei soggetti richiedenti la notifica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)