Sez. L, Sentenza n. 7995 del 13/08/1998 (Rv. 518032 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Conferimento scritto - Anteriorità rispetto alla notificazione dell'atto - Necessità - Mancata indicazione nella procura della data di rilascio - Accertamento "aliunde" dell'anteriorità del conferimento - Ammissibilità - Criteri - Specifica menzione dell'avvenuto conferimento e dell'elezione di domicilio in Roma - Ammissibilità del ricorso - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione, la necessaria anteriorità del conferimento scritto della procura rispetto alla notificazione dell'atto all'intimato, qualora risulti omessa l'indicazione della data del rilascio, può anche essere desunta "aliunde" purché da elementi intrinseci all'atto e assolutamente univoci. Ne consegue l'ammissibilità del ricorso che nelle premesse faccia espressamente menzione dell'avvenuto conferimento - mediante mandato a margine - della procura e dell'elezione di domicilio in Roma, qualora i nominativi del difensore e del domiciliatario, rispettivamente indicati nel ricorso e nel mandato, siano identici.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)