diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 23 del 03/01/1966 (Rv. 320051 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320051-01

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La nozione di attivita pericolosa ai fini dell'art 2050 cod civ va intesa in senso ampio e cioe comprensiva sia delle attivita che, avendo in se una pericolosita collettiva e qualificata, siano come tali considerate dalla legge di ps o da leggi speciali, sia tutte quelle altre in cui si riscontri una pericolosita intrinseca o in relazione ai mezzi adoperati. In tale seconda ipotesi, gli estremi della pericolosita vanno accertati caso per caso e la relativa indagine e riservata ai giudici di merito. (Conf 1777/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)