Sez. 3, Sentenza n. 878 del 20/03/1969 (Rv. 339243 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - NOZIONE - ESTREMI - APPREZZAMENTI - FACOLTA DEL GIUDICE DI MERITO.*
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - NOZIONE - ESTREMI - APPREZZAMENTI - FACOLTA DEL GIUDICE DI MERITO.*
Ai fini della responsabilita per l'Esercizio di attivita pericolose, va ritenuto che la pericolosita sussiste non solo quando si tratti di taluna delle attivita di cui agli artt 46 e 58 del tu 18 giugno 1931, n 773, delle leggi di ps e agli artt 81 e segg del relativo regolamento o di quelle considerate nelle leggi per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della pubblica incolumita, ma altresi quando si ravvisi una obiettiva intrinseca pericolosita dipendente dai mezzi di lavoro adottati o da irregolarita nell'Esercizio. L'apprezzamento circa il concorso o non degli estremi Atti al conferimento oppure alla esclusione della qualifica di pericolosita della singola attivita e devoluto al giudice di merito. (V. 1550-67, mass. 328298 746-67, mass. 326807 702-67, mass. N. 326744 23-66, mass. 320051).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)