Sez. 1, Sentenza n. 4301 del 24/06/1996 Cc. (dep. 26/09/1996) Rv. 205693 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Amnistia e indulto | Espressa previsione dell'applicabilità dell'indulto a pena già espiata - Carattere innovativo rispetto alla regolamentazione degli effetti penali della condanna - Esclusione - Concreto interesse del condannato all'applicazione del beneficio - Necessità.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Amnistia e indulto
In tema di applicazione di benefici in sede esecutiva, l'avvenuto inserimento, nel quarto comma dell'art. 672 cod. proc. pen., dell'espressa previsione circa l'applicabilità dell'indulto anche alla pena già espiata (previsione non contenuta nel corrispondente art. 593 dell'abrogato codice di rito), non comporta alcuna innovazione o variazione in ordine alla regolamentazione degli effetti penali della condanna, avendo con detta previsione il legislatore, inteso in accoglimento di un suggerimento proveniente Corte di Cassazione e dalla Procura generale presso la medesima, soltanto normativamente consacrare il già affermato principio secondo cui è possibile l'applicazione dell'indulto ad una pena già integralmente espiata, sempre che sussista, però, un concreto interesse del condannato in tal senso (come si verifica, ad esempio, nel caso che la pena condonata possa essere imputata ad espiazione di altra pena in esecuzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 672 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)