Sez. 3 - , Sentenza n. 18808 del 02/07/2021 (Rv. 661705 - 02)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Riunione di cause per continenza - Preclusioni processuali verificatesi nel primo giudizio - Superamento attraverso la trattazione del secondo giudizio - Esclusione - Condizioni e limiti. PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA - In genere. PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - In genere.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
Nel caso di riunione di cause, tra loro in rapporto di continenza e pendenti davanti al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione rendono inammissibili nel giudizio prevenuto - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale - solo le attività, soggette alle scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svolte con riferimento all'oggetto di esso che sia comune al giudizio preveniente e non si comunicano, pertanto, né alle attività assertive che, come le mere difese e le eccezioni in senso lato, non soggiacciono a preclusione, né alle attività assertive e probatorie che, pur soggette a preclusione, concernono la parte del giudizio prevenuto non comune con quello preveniente.
Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)