Sez. 5, Sentenza n. 17732 del 04/08/2006 (Rv. 592477 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 32 della legge n. 413 del 1991 - Condizioni - Insussistenza di un accertamento definitivo - Facoltà del contribuente - Dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 16 del 1993 - Condono "tombale" ai sensi dell'art. 38, comma secondo, della l. n. 413 del 1991.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 32, comma primo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la presentazione di dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse è subordinata alla condizione che l'accertamento, ove sia stato notificato, non sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, non essendone altrimenti consentita la modificazione, ed essendo soltanto ammessa la presentazione di dichiarazione integrativa con adeguamento dell'imponibile originariamente dichiarato a quello accertato dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, ovvero l'accesso al condono "tombale" di cui all'art. 38, comma secondo, della legge n. 413 del 1991.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 32, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 38 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)