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Sez. 5, Sentenza n. 13407 del 12/09/2003 (Rv. 566801 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex art. 44 della legge n. 413 del 1991 - Controversia pendente in materia di IVA - Impugnazione di cartella esattoriale emessa a seguito di accertamento definitivo - Configurabilità - Esclusione - Definizione agevolata - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566801-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, non costituisce controversia in materia di IVA suscettibile di definizione agevolata in base all'art. 44, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il giudizio introdotto con l'impugnazione di una cartella di pagamento che faccia seguito ad un accertamento divenuto definitivo, non integrando una tale intimazione di pagamento un nuovo ed autonomo accertamento.

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1991 num. 413 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)