Sez. L, Sentenza n. 8365 del 02/08/1999 (Rv. 529167 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Assunzione per chiamata diretta ex art. 16 legge 482/1968 - Compimento degli adempimenti prodromici al perfezionamento del contratto previsti per legge - Mancata conclusione del contratto - Responsabilità precontrattuale del datore di lavoro - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa alla trasformazione dell'Enel in SpA e alla conseguente impossibilità di dare corso alla procedura per chiamata diretta.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
Nell'ipotesi di assunzione di invalidi per chiamata diretta ai sensi dell'art. 16 legge n. 482 del 1968, il compimento degli atti prodromici al perfezionamento del contratto, necessari per legge a seguito della chiamata diretta e previsti ai fini della partecipazione selettiva in relazione alle eventuali esigenze specifiche del datore di lavoro ed alle capacità attitudinali del soggetto, non costituisce attività idonea ad ingenerare nel lavoratore un ragionevole affidamento circa il perfezionamento del contratto di lavoro; ne consegue che, in caso di mancata conclusione del contratto (nella specie, per l'intervenuta trasformazione dell'ENEL in SpA, che non consentiva più di dare corso alla chiamata diretta) non è configurabile un'ipotesi di responsabilità precontrattuale a carico del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)