Sez. 1, Sentenza n. 2083 del 20/05/1977 (Rv. 385810 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - RECESSO INGIUSTIFICATO DALLE TRATTATIVE - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - RECESSO INGIUSTIFICATO DALLE TRATTATIVE - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIMITI.*
La responsabilita precontrattuale, prevista dall'art 1337 cod civ per il caso di ingiustificato recesso da trattative, quando nell'altra parte sia gia insorto un ragionevole affidamento sulla conclusione del negozio, tutela tale aspettativa nei limiti del cosiddetto interesse negativo (spese assunte nel corso delle trattative, perdute occasioni di stipulare altri contratti ecc), e, pertanto, non puo essere invocata per il ristoro dei danni che si sarebbero evitati, o dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con l'esecuzione del contratto. (V 1781/74, mass n 369966; (V 1499/71, mass n 351839).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)