Sez. L, Sentenza n. 6657 del 13/06/1995 (Rv. 492832 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Della persona giuridica succeduta per incorporazione alla persona giuridica estinta - Necessità - Duplice notificazione al precedente ed al nuovo procuratore - Rilevanza della seconda ai fini del termine per impugnare.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
L'elezione di domicilio fatta da una società munita di personalità giuridica viene meno a seguito dell'estinzione della società stessa per incorporazione da parte di un'altra, con la conseguenza che la sentenza resa nei confronti della società successivamente estinta è validamente notificata, non al domicilio elettivo ed al procuratore in giudizio di questa, ormai inesistente come soggetto giuridico, ma al nuovo procuratore costituitosi per la società succeduta alla prima. Pertanto nel caso di duplice notifica ad entrambi i procuratori, ai fini del decorso del termine breve per impugnare non rileva la data della prima notifica, come nel diverso caso di costituzione della parte con due procuratori, ma deve tenersi conto solo della notificazione al procuratore costituito per la società succeduta a quella estinta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)