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Sez. 2, Sentenza n. 10109 del 26/11/1994 (Rv. 488848 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Parte costituita in giudizio con due procuratori - Notificazione degli atti della controparte - Legittimazione a riceverla di ciascuno dei procuratori - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488848-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE

Qualora una parte sia costituita in giudizio a mezzo di due procuratori, con uguali poteri di rappresentanza, ciascuno di essi è legittimato a ricevere la notificazione degli atti della controparte. (Nella specie, deceduto uno dei due procuratori nominati col mandato a margine dell'atto di citazione in appello il giorno stesso della pubblicazione della sentenza di secondo grado, questa era stata notificata all'altro procuratore; la S.C. ha rilevato che tale notificazione era idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)