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Sez. L, Sentenza n. 13943 del 25/09/2002 (Rv. 557589 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Successione di comportamenti complessivamente incidenti sulla affidabilità del lavoratore - Tempestività della contestazione - Rilevanza dell'ultimo episodio - Episodi pregressi - Contestazione in tempo utile al fine di prevenirne la reiterazione - Necessità - Mancata adozione di specifici provvedimenti disciplinari - Preclusione della valutabilità successiva del comportamento - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557589-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In presenza di una successione di comportamenti che nel loro insieme determinano il venir meno della fiducia del datore di lavoro nelle future prestazioni del dipendente, la tempestività della contestazione va riferita alla globalità degli episodi, e quindi all'episodio che, determinando il superamento del limite, che giustifica il licenziamento. Quanto ai comportamenti pregressi, mentre è necessario che ne sia stata portata a conoscenza del lavoratore la valutazione negativa del datore di lavoro in tempo utile perché possa evitarne la reiterazione, non è configurabile a carico del datore di lavoro l'ulteriore onere di adottare per ciascuna inadempienza un adeguato provvedimento disciplinare, a pena di decadenza dal potere di attribuire ad esse rilevanza a fondamento di una più grave sanzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1979 num. 300 art. 7 com. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)