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Sez. L, Sentenza n. 884 del 01/02/1996 (Rv. 495661 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Successione di comportamenti complessivamente incidenti sulla affidabilità del lavoratore - Tempestività della contestazione - Rilevanza dell'ultimo episodio - Episodi pregressi - Contestazione in tempo utile al fine di prevenirne la reiterazione - Necessità - Mancata adozione di specifici provvedimenti disciplinari - Preclusione della valutabilità successiva del comportamento - Esclusione - Eventuale violazione di principi di correttezza e buona fede - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495661-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In presenza di una successione di comportamenti la cui somma determina il venir meno della fiducia del datore di lavoro nelle future prestazioni del dipendente, la tempestività della contestazione va riferita a detta somma, e quindi all'episodio che determina il superamento del limite che giustifica il licenziamento. Quanto ai comportamenti pregressi, mentre è necessario che ne sia stata portata a conoscenza del lavoratore la valutazione negativa del datore di lavoro in tempo utile perché possa evitarne la reiterazione, non è configurabile a carico del datore di lavoro l'ulteriore onere di adottare per ciascuna inadempienza un adeguato provvedimento disciplinare, a pena di decadenza dal potere di attribuire ad esse rilevanza a fondamento di una più grave sanzione (rimanendo salva l'eventuale configurabilità di una responsabilità - di tipo risarcitorio - del datore di lavoro per violazione dei principi di correttezza e buona fede, nel caso in cui la mancata adozione di provvedimenti disciplinari per determinate inadempienze sia atta a fuorviare il dipendente sulla rilevanza ad esse attribuita). (Nella specie il giudice di merito, nella sentenza in sede di legittimità confermata, aveva evidenziato circostanze - richiami verbali e scritti denuncianti l'intollerabilità dei comportamenti addebitati al lavoratore - dalla S.C. ritenute contrastanti con l'ipotesi che l'astensione da misure disciplinari fosse interpretabile come attribuzione di irrilevanza ai comportamenti contestati, piuttosto che come espressione di un affidamento nelle capacità di ravvedimento del lavoratore).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1979 num. 300 art. 7 com. 2, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)