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Sez. 3, Sentenza n. 2289 del 10/12/1998 Ud. (dep. 23/02/1999) Rv. 213007 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Normativa sulle opere in cemento armato - Reato di cui all'art. 14 legge 1086 del 1971 - Natura - Reato istantaneo con effetti permanenti - Consumazione - Individuazione.
Stato
decisa il 1998-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213007-01

EDILIZIA - IN GENERE

La contravvenzione di cui all'art. 14 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, che sanziona il costruttore delle opere in cemento armato quando omette, prima del loro inizio, di curare il deposito, presso l'ufficio tecnico regionale, della denuncia delle opere stesse, accompagnata da un regolare progetto e da una relazione illustrativa, è un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma con la omissione degli adempimenti richiesti dalla norma anzidetta, prima della esecuzione dei lavori, al fine di consentire il controllo preventivo sulle stesse.

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)