Sez. 3, Sentenza n. 3027 del 17/12/1997 Ud. (dep. 11/03/1998) Rv. 210143 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Normativa sulle opere in cemento armato - Reato di cui all'art. 14 legge 5 novembre 1971 n. 1086 - Natura - Reato proprio del costruttore - Direttore dei lavori - Responsabilità - Esclusione.
EDILIZIA - IN GENERE
Il reato di cui all'art. 14 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, che punisce il costruttore che omette o ritarda la denuncia delle opere di conglomerato cementizio armato all'ufficio del Genio Civile, è un reato omissivo proprio del costruttore che non si estende al direttore dei lavori, in capo al quale non sussiste l'obbligo di impedire l'omissione della denuncia in questione.
Riferimenti normativi: Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 14, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)