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Sez. 1, Sentenza n. 281 del 24/01/1966 (Rv. 320540 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - CONTRASTO TRA ORDINANZA E SENTENZA- REVOCA IMPLICITA DELL'ORDINANZA.*
Stato
decisa il 1966-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320540-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - CONTRASTO TRA ORDINANZA E SENTENZA- REVOCA IMPLICITA DELL'ORDINANZA.*

Le ordinanze, comunque motivate, emesse in corso di causa, non possono mai pregiudicare la decisione del merito e possono essere, anche implicitamente, modificate e revocate, per cui l'eventuale contrasto tra l'ordinanza e la successiva sentenza emessa dallo stesso giudice importa soltanto che la pronuncia di merito costituisce revoca implicita della ordinanza, ma non da luogo a contraddittorieta della motivazione, la quale non puo sussistere se non nell'ambito del processo logico costituente il presupposto della pronuncia di merito e postula un contrasto tale da impedire l'esatta individuazione della ratio della decisione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)