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Sez. 3, Sentenza n. 2247 del 02/10/1967 (Rv. 329443 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIETA - CONTRASTO TRA ORDINANZA E SENTENZA - REVOCA IMPLICITA DELL'ORDINANZA.*
Stato
decisa il 1967-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329443-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIETA - CONTRASTO TRA ORDINANZA E SENTENZA - REVOCA IMPLICITA DELL'ORDINANZA.*

Le ordinanze comunque motivate, emesse in corso di causa, non possono mai pregiudicare la decisione del merito e possono essere anche implicitamente, modificate e revocate, per cui l, eventuale contrasto tra l'ordinanza e la successiva sentenza emessa dallo stesso giudice importa soltanto che la pronuncia di merito costituisce revoca implicita della ordinanza, ma non da luogo a contraddittorieta della motivazione la quale non puo sussistere se non nell, ambito del processo logico costituente il presupposto della pronuncia di merito e postula un contrasto tale da impedire l'esatta individuazione della ratio della decisione. Conforme alla sentenza n. 281-66, massima n. 320540.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)