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Sez. 4, Sentenza n. 1227 del 12/06/1968 Ud. (dep. 12/11/1968) Rv. 109445 - 01

SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - OMISSIONE DA PARTE DI UNO DEI GIUDICI COSTITUENTI IL COLLEGIO - NULLITA RELATIVA - TERMINE UTILE PER LA SANATORIA.*
Stato
decisa il 1968-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109445-01

SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - OMISSIONE DA PARTE DI UNO DEI GIUDICI COSTITUENTI IL COLLEGIO - NULLITA RELATIVA - TERMINE UTILE PER LA SANATORIA.*

L'omessa sottoscrizione della sentenza da parte di uno dei giudici che abbia fatto parte del collegio giudicante non costituisce nullita assoluta poiche non attiene alla Costituzione stessa del collegio. In essa va configurata una mera nullita relativa che resta sanata dalla sottoscrizione, la quale avvenga non oltre il momento della notifica dell'avviso di deposito della sentenza. (Conf. 109024, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)