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Sez. 4, Sentenza n. 3989 del 18/02/1982 Ud. (dep. 17/04/1982) Rv. 153247 - 01

SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - NULLITÀ - SOTTOSCRIZIONE EFFETTUATA DOPO IL DEPOSITO - ESCLUSIONE DI NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153247-01

SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - NULLITÀ - SOTTOSCRIZIONE EFFETTUATA DOPO IL DEPOSITO - ESCLUSIONE DI NULLITÀ.*

La sottoscrizione della sentenza, effettuata dopo il deposito della stessa, non rientra tra le nullità previste dall'art. 475 n. 5 cod. proc. pen., ma costituisce mera irregolarità poiché la predetta disposizione di legge si riferisce al caso in cui manchi la sottoscrizione e non alla tardiva apposizione di essa, che, ad ogni modo, consente sempre di avere contezza del collegio che l'ha deliberata e, comunque, è atta a sanare l'iniziale difetto di Forma. (Conf. Mass. N. 109273, 134550, 137121; V. Mass. N. 109445, 114235, 126482, nel senso che la nullità è relativa ed è sanata se la sottoscrizione avviene prima della notifica dell'avviso di deposito della sentenza; V. Mass. N. 144561, nel senso che la sottoscrizione non è sottoposta ad alcun termine e può avvenire anche dopo il deposito della sentenza o dopo la presentazione dei motivi di gravame; contra mass. N. 110438, nel senso che è nulla la sentenza che al momento del deposito non rechi la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio giudicante.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 7, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)