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Sez. L, Sentenza n. 8411 del 29/07/1993 (Rv. 483355 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Revoca - In genere | Inesistenza, al momento della revoca, di una capacità di guadagno al di sotto dei limiti legali - Rilevanza - Riferimento alla soglia legale di invalidità vigente all'epoca dell'ammissione al pensionamento - Ammissibilità - Conseguenza - Attribuzione della pensione prima della legge n. 160 del 1975 - Parametro della riduzione a meno della metà per impiegati ed operai - Applicabilità - Anteriorità della connessione della pensione alla sentenza n. 160 del 1971 della Corte Costituzionale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483355-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Revoca - In genere

La revoca della pensione di invalidità per l'accertata inesistenza, al momento della revoca, di una capacità di guadagno al di sotto dei limiti legali può essere legittimamente disposta tenendo conto, come parametro di riferimento, della soglia legale di invalidità vigente all'epoca dell'ammissione al pensionamento; pertanto, nell'ipotesi di pensione attribuita anteriormente all'emanazione della legge 3 giugno 1975 n. 160, occorre far riferimento al limite fissato dall' art. 10 primo comma del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 (nel testo risultante dalla sentenza n. 160 del 1971 della Corte Costituzionale) implicante l'applicazione del parametro della riduzione a meno della metà non solo per gli impiegati ma anche per gli operai, indipendentemente dal fatto che la data di concessione della pensione sia anteriore alla predetta sentenza.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)