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Sez. L, Sentenza n. 17307 del 30/08/2004 (Rv. 576351 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Riferimento alla disciplina vigente al momento della concessione del trattamento previdenziale - Necessità - Fattispecie relativa a pensione di invalidità riconosciuta nel 1976.
Stato
decisa il 2004-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576351-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE

La revoca del trattamento pensionistico di invalidità a seguito di revisione deve essere disposta con riferimento alla normativa vigente all'epoca della concessione del trattamento previdenziale, e non al momento della revoca. In particolare, in riferimento ad una pensione di invalidità concessa nel 1976, occorre valutare l'incidenza delle patologie non in riferimento alla capacità di lavoro (come previsto dalla legge n. 222 del 1984) , ma in riferimento alla riduzione della capacità di guadagno del lavoratore, come previsto dalla normativa precedente, tenendo conto non solo della riduzione della capacità di guadagno al momento della concessione del trattamento previdenziale ma anche di successivi riadattamenti funzionali e lavorativi dell'assicurato.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST., Legge 22/06/1984 num. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)