diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 21171 del 08/08/2019 (Rv. 655194 - 02)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria - Violazioni - Termini di decadenza per la contestazione - Valutazione del giudice - Criteri.
Stato
decisa il 2019-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655194-02

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate, mentre la valutazione della superfluità degli atti di indagine deve essere svolta con giudizio "ex ante", restando irrilevante la loro inutilità "ex post".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Legge 24/11/1981 num. 681 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)