diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 9254 del 16/04/2018 (Rv. 648081 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria - Violazioni - Termine per la contestazione - Decorrenza - Criteri di individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648081-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione, non coincide necessariamente e automaticamente né col termine dell'attività ispettiva né con la data di deposito della relazione né con quella in cui la Commissione si è riunita per prenderla in esame, poiché la pura "constatazione" dei fatti non coincide necessariamente con l'"accertamento". Ne consegue che occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione stessa (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva ritenuto tardiva la contestazione assumendo come rilevante ai fini della decorrenza del termine la data di pubblicazione in internet della relazione sulla remunerazione riconosciuta ai componenti del collegio, ritenendo, in base ad un giudizio "ex post", ultronee ai fini della decorrenza le ulteriori verifiche effettuate dalla Consob).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)