Sez. 1, Sentenza n. 574 del 29/01/1982 (Rv. 418305 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE - ESTREMI - CORRESPONSIONE DI SOMME DALL'UNO ALL'ALTRO CONIUGE CON FINALITÀ DI MANTENIMENTO E SPORADICI RAPPORTI PERSONALI - EQUIVOCITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE - ESTREMI - CORRESPONSIONE DI SOMME DALL'UNO ALL'ALTRO CONIUGE CON FINALITÀ DI MANTENIMENTO E SPORADICI RAPPORTI PERSONALI - EQUIVOCITÀ.*
Il mantenimento di una relazione sentimentale con altra persona non è di per sè idoneo ad escludere un comportamento del tutto incompatibile con la riconciliazione fra i coniugi, ma costituisce comunque un grave indizio per l'esclusione della cessazione della separazione di fatto, che si verifica in presenza di comportamenti univoci diretti alla ricostituzione dell'unità familiare, che non possono essere ravvisati nella corresponsione di somme dall'uno all'altro coniuge, con finalità di mantenimento, e in sporadici rapporti personali. Si tratta infatti di elementi equivoci che possono essere intesi come manifestazione di una maniera matura e civile di intendere le relazioni fra i coniugi in costanza di separazione e non necessariamente come sintomi della volontà di superare le divergenze che questa hanno determinato e della presenza di quell'elemento di integrazione organica che caratterizza l'unità del nucleo familiare.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 154 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)