Sez. 1, Sentenza n. 5324 del 09/08/1983 (Rv. 430243 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - INTERRUZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - INTERRUZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di pronunzia di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, la separazione di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 - qualificata dalla cessazione della convivenza, comunque la stessa sia stata determinata e qualunque sia stato il motivo della sua protrazione - è interrotta solo in presenza di un comportamento univoco diretto alla ricostituzione dell'unità familiare in tutti i suoi elementi materiali e spirituali, non essendo sufficiente la mera ripresa della coabitazione materiale, la quale può avere solo un'importanza presuntiva ed indiziante di rilievo sul piano probatorio, per ritenere che si sia ricostituita l'unità del nucleo familiare. (V 574/82, mass n 418305; (contra 559/82, mass n 418275; (contra 1562/78, mass n 390953; (contra 3051/76, mass n 381824).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)