diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1250 del 18/04/1969 (Rv. 339879 - 01)

COMODATO - IN GENERE - MOLESTIE DI FATTO - AZIONE NEI CONFRONTI DEL TERZO - LEGITTIMAZIONE DEL COMODATARIO - SUSSISTENZA - COMODATARIO DI AUTOVETTURA COINVOLTA IN UN INCIDENTE STRADALE - PRETESA DI RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE - FONDATEZZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339879-01

COMODATO - IN GENERE - MOLESTIE DI FATTO - AZIONE NEI CONFRONTI DEL TERZO - LEGITTIMAZIONE DEL COMODATARIO - SUSSISTENZA - COMODATARIO DI AUTOVETTURA COINVOLTA IN UN INCIDENTE STRADALE - PRETESA DI RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE - FONDATEZZA - LIMITI.*

Al pari del locatario, anche il comodatario che subisca ad opera di un terzo molestie di fatto, senza cioe che il terzo pretenda di avere diritti sulla cosa concessa in comodato, puo agire contro il terzo ai sensi dell'art.1585 cod.civ.. in applicazione analogica di tale norma e giustificata la pretesa risarcitoria del comodatario in una autovettura coinvolta di un incidente stradale, limitatamente al mancato godimento della cosa danneggiata nel periodo di tempo occorrente per le riparazioni, non anche per l'incidenza economica di queste, che concerne il proprietario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)