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Sez. 3, Sentenza n. 1473 del 11/02/1988 (Rv. 457561 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - INEFFICACIA DEL SEQUESTRO EX ART. 683 COD. PROC. CIV. - ESECUZIONE DEL SEQUESTRO SENZA LA NORMALE PRUDENZA - RISARCIMENTO DEI DANNI EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA IN UN GIUDIZIO SEPARATO ED AUTONOMO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457561-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - INEFFICACIA DEL SEQUESTRO EX ART. 683 COD. PROC. CIV. - ESECUZIONE DEL SEQUESTRO SENZA LA NORMALE PRUDENZA - RISARCIMENTO DEI DANNI EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA IN UN GIUDIZIO SEPARATO ED AUTONOMO - AMMISSIBILITÀ.*

Qualora, eseguito un provvedimento cautelare (nella specie, sequestro conservativo ante causam), il sequestrante non abbia provveduto ad instaurare il giudizio (per la convalida e, soprattutto), per il merito, nel quale può essere definitivamente contestata l'avvenuta esecuzione del sequestro in Mancanza del diritto cautelato e senza la normale prudenza, il sequestrato può far valere la responsabilità del sequestrante a norma dell'art. 96 cod. proc. civ. in separato giudizio, non sussistendo a suo carico l'Onere di instaurare un "giudizio di merito", per l'accertamento dell'inesistenza del diritto sostanziale a suo tempo vantato dal sequestrante, nel quale inserire la pretesa risarcitoria ex art. 96 cod. proc. civ.. (Conf 6407/81, mass n 417209; (V 4291/74, mass n 372970).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 682

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)