Sez. L, Sentenza n. 6407 del 03/12/1981 (Rv. 417209 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - INEFFICACIA DEL SEQUESTRO EX ART. 683 COD. PROC. CIV. - ESECUZIONE DEL SEQUESTRO SENZA LA NORMALE PRUDENZA - RISARCIMENTO DEI DANNI EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA IN UN GIUDIZIO SEPARATO ED AUTONOMO - AMMISSIBILITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - INEFFICACIA DEL SEQUESTRO EX ART. 683 COD. PROC. CIV. - ESECUZIONE DEL SEQUESTRO SENZA LA NORMALE PRUDENZA - RISARCIMENTO DEI DANNI EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA IN UN GIUDIZIO SEPARATO ED AUTONOMO - AMMISSIBILITÀ.*
L'Azione di risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ. non può essere fatta valere in un giudizio separato ed autonomo, ma deve, di norma, proporsi davanti allo stesso giudice investito della causa da cui tale responsabilità ha origine, salvo che ciò sia precluso da ragioni attinenti alla stessa struttura del processo e non dipendenti dall'inerzia della parte, sicché non può negarsi al soggetto, nei cui confronti è stato eseguito un sequestro senza la normale prudenza, il diritto di chiedere il risarcimento dei danni in via autonoma, ove il provvedimento cautelare (disposto anteriormente alla causa) sia divenuto inefficace ai sensi dell'art. 683 cod. proc. civ., per non avere il sequestrante provveduto ad instaurare il giudizio per la convalida del sequestro e per il merito. (V 1251/74, mass n 369309; (Conf 806/70, mass n 346127).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 683
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)