Sez. L, Sentenza n. 3577 del 15/06/1984 (Rv. 435572 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - COSTITUZIONE DA PARTE DI DUE SOGGETTI DI UNA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO CON CONFERIMENTO CIASCUNO DELLA PROPRIA AZIENDA - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELLA COSTITUITA SOCIETÀ NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DI DETTI SOCI PRIMA DEL CONFERIMENTO - CONFIGURABILITÀ - GIUDIZIO PROMOSSO CONTRO UNO DEI SOCI - CAPACITÀ A TESTIMONIARE DELL'ALTRO PARTECIPANTE - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - COSTITUZIONE DA PARTE DI DUE SOGGETTI DI UNA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO CON CONFERIMENTO CIASCUNO DELLA PROPRIA AZIENDA - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELLA COSTITUITA SOCIETÀ NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DI DETTI SOCI PRIMA DEL CONFERIMENTO - CONFIGURABILITÀ - GIUDIZIO PROMOSSO CONTRO UNO DEI SOCI - CAPACITÀ A TESTIMONIARE DELL'ALTRO PARTECIPANTE - INSUSSISTENZA.*
Nel caso di Costituzione, da parte di due soggetti, di una società in nome collettivo, mediante conferimento, da parte di ognuno di essi, della propria azienda individuale, si verifica un trasferimento dell'azienda a favore della società, che, a norma del secondo comma dell'art. 2112 cod. civ., risponde, solidamente con il socio conferente, dei debiti da questo contratti nei confronti dei lavoratori prima del conferimento. Ne consegue che, anche nel giudizio promosso nei confronti di uno dei soci conferenti, l'altro partecipante alla società in nome collettivo, quale responsabile illimitatamente e in solido delle obbligazioni sociali, è incapace a testimoniare, in quanto portatore di un interesse personale all'esito della lite. (V 1444/81, mass n 412094; (V 6270/80, mass n 410006; (V 2892/63, mass n 264484).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2295, Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)