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Sez. 3, Sentenza n. 10573 del 03/11/1990 (Rv. 469597 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE - DIRITTO DI PRELAZIONE AGRARIA - IN CASO DI PERMUTA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469597-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE - DIRITTO DI PRELAZIONE AGRARIA - IN CASO DI PERMUTA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Alla stregua del suo contenuto e della sua ratio, la disposizione dell'art. 8 secondo comma legge n. 590 del 1965, che esclude la prelazione agraria in caso di permuta, si riferisce non solo alla permuta di fondi rustici con altri analoghi, ma a qualsiasi ipotesi di permuta, intesa questa secondo la definizione datane dall'art. 1552 cod. civ. e, quindi, compreso il contratto avente ad oggetto il trasferimento reciproco della proprietà con conguaglio in danaro, che costituisca elemento secondario ed accidentale, perché di scarso valore economico, rispetto al valore del bene cui si accompagna. (Conf 5829/85; (Conf 4729/82).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1552, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)