Sez. 3, Sentenza n. 5337 del 02/06/1994 (Rv. 486846 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Esclusione ex art. 8, secondo comma, legge n. 590 del 1965 - Condizione - Realizzazione indiretta di una permuta attraverso la stipulazione di due atti di compravendita collegati - Rilevanza - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
L'esclusione - a norma del secondo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 - del diritto di prelazione (e del conseguente diritto di riscatto) in favore dell'affittuario, del mezzadro, del colono e del compartecipante (ed esteso ai coltivatori diretti proprietari di fondi finitimi dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817) deve essere riferita ad ogni forma di permuta, ed anche, quindi, alle ipotesi in cui il risultato della permuta sia stato solo indirettamente realizzato attraverso la stipulazione, anche tra soggetti diversi, purché in egual modo orientati verso il comune fine perseguito, di due atti di compravendita collegati tra loro dalla comune volontà di conseguire l'effetto proprio della permuta. (Nella specie, il fondo contiguo a quello del coltivatore diretto era stato venduto ad un terzo dal proprietario promittente venditore, nell'interesse del promittente acquirente, al quale il terzo, con contestuale atto di vendita, aveva trasferito altro fondo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1552, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)