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Sez. 1, Sentenza n. 5062 del 09/04/2002 (Rv. 553610 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ | Nullità della nomina degli arbitri - Effetti - Inesistenza del lodo - Esclusione - Nullità del lodo - Configurabilità - Conseguenze - Obbligo del giudice dell'impugnazione di passare dalla fase rescindente a quella rescissoria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553610-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ

In caso di arbitrato rituale, la nullità della nomina degli arbitri determina, non l'inesistenza, ma la nullità del lodo da questi emesso, la quale non impedisce alla corte d'appello che la rilevi di decidere nel merito a norma dell'art. 830, secondo comma, cod. proc. civ., dovendosi escludere che tale vizio sia di ostacolo al giudizio rescissorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)