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Sez. 1, Sentenza n. 19994 del 07/10/2004 (Rv. 577559 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - NULLITÀ | Per vizi attinenti la nomina di arbitri - Lodo arbitrale - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Conseguenze - Fase rescissoria del gravame - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577559-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - NULLITÀ

In tema di arbitrato, la clausola compromissoria che stabilisca un modo di nomina degli arbitri di impossibile attuazione pratica, è nulla ai sensi dell'art. 809, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., ma ciò non comporta l'inesistenza del lodo arbitrale, che si verifica invece nelle sole ipotesi in cui, per inesistenza del compromesso o della clausola compromissoria, o per essere la materia affidata alla decisione degli arbitri estranea a quelle suscettibili di formare oggetto di compromesso, viene a mancare in radice la "potestas decidendi", costituendo, quindi, la pronuncia arbitrale una vera e propria usurpazione di potere. Al di fuori di tali ipotesi, le eventuali difformità dai requisiti e dalle forme del giudizio arbitrale possono provocare solo la nullità del lodo che, una volta rilevata, non impedisce il passaggio alla fase rescissoria per l'accertamento della eventuale nullità del compromesso prevista dall'art. 829, primo comma, n. 1, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)