diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1918 del 09/03/1985 (Rv. 439830 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICA ALLA PARTE CONTUMACE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439830-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICA ALLA PARTE CONTUMACE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una parte, l'atto di riassunzione non deve essere notificato ad altra parte rimasta contumace, in quanto tale atto è diretto a ripristinare la situazione processuale esistente prima del verificarsi dell'evento interruttivo e la stessa norma dell'art. 292 cod. proc. civ. non include nella elencazione tassativa degli Atti da notificare al contumace quello della riassunzione del processo. (Conf 1898/72, mass n 358966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)