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Sez. 2, Sentenza n. 1898 del 16/06/1972 (Rv. 358966 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - ELENCAZIONE TASSATIVA EX ART 292 COD PROC CIV - NOTIFICAZIONE DI ATTI DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358966-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - ELENCAZIONE TASSATIVA EX ART 292 COD PROC CIV - NOTIFICAZIONE DI ATTI DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*

In base all'art 292 cod proc civ di carattere tassativo, al contumace devono essere notificati, sotto pena di nullita, solo l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale e del giuramento a lui deferiti, e le comparse contenenti domande nuove e riconvenzionali; per il carattere tassativo della norma non devono essere notificati altri Atti processuali, e quindi nemmeno gli Atti di riassunzione del processo interrotto o sospeso. (V 3304'69, mass n 343340).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)