Sez. 6, Sentenza n. 10484 del 02/10/1996 Ud. (dep. 06/12/1996) Rv. 207722 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale - Delitti contro la libertà personale - Corruzione di minorenne - Effetti dell'abrogazione dell'art. 530 cod. pen. ad opera della legge 15 febbraio 1996, n. 66 - Condizioni per la configurabilità delle nuove fattispecie di cui agli artt. 609 quater e 609 quinquies cod. pen.
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE
In tema di corruzione di minorenni, a seguito dell'abrogazione dell'art. 530 cod. pen. ad opera dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, gli atti sessuali con i minorenni e la corruzione di minorenni, ora previsti rispettivamente dagli artt. 609 quater e 609 quinquies cod. pen., presuppongono, quando non ricorra l'elemento della violenza o taluno degli altri fatti previsti dall'art. 609 bis cod. pen., che il fatto sia compiuto in danno di persona minore degli anni quattordici ovvero degli anni sedici quando vi sia abuso di rapporti di parentela o di altri rapporti assimilati.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 530 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 quater, Cod. Pen. art. 609 quinquies, Legge 15/02/1996 num. 66 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)