Sez. 3, Sentenza n. 2083 del 24/05/2000 Cc. (dep. 02/10/2000) Rv. 217464 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - IN GENERE | Reati contro la libertà sessuale - Atti sessuali con minorenni di età minore di anni dieci - Sentenza ex art. 444 c.p.p. che configuri l'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 609 quater, comma 3 c.p. - Ricorribilità per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto - Ammissibilità - Fondamento.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - IN GENERE
La diminuente prevista dall'art. 609 quater, comma 3, c.p. configura una circostanza attenuante ad effetto speciale, il cui riconoscimento in concreto si risolve in una diversa qualificazione giuridica del fatto. Conseguentemente va ritenuto ammissibile il ricorso del P.G. avverso la decisione emessa ex art. 444 c.p.p., e che inquadri i fatti con applicazione della citata disposizione, essendo possibile denunciare con ricorso per cassazione la erronea qualificazione giuridica del fatto come prospettata dalle parti e recepita dal giudice con le sentenza di patteggiamento. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la qualificazione del fatto di atti sessuali con minorenne come compreso nella fattispecie di minore gravità prevista dal comma terzo citato, operata in base alla mera considerazione delle modalità del fatto e non rilevando che nel caso "de quo" trattavasi di atti sessuali con minore degli anni dieci non potesse ritenersi corretta, stante la previsione di maggiore gravità ex comma 4 dello stesso art 609 quater c.p. per i fatti compiuti con minore degli anni dieci).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 quater com. 3, Cod. Pen. art. 609 quater com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)