Sez. 3, Sentenza n. 1252 del 07/05/1953 (Rv. 881729 - 01)
APPALTO - LOCAZIONE D'OPERA - DIFFERENZA. APPALTO - DANNI A TERZI - RESPONSABILITÀ. SENTENZA - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA - DIVERSA QUALIFICAZIONE DEI FATTI DI CAUSA.
APPALTO - LOCAZIONE D'OPERA - DIFFERENZA. APPALTO - DANNI A TERZI - RESPONSABILITÀ. SENTENZA - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA - DIVERSA QUALIFICAZIONE DEI FATTI DI CAUSA.
Il contratto di locazione di opera e quello d'appalto hanno in comune gli elementi caratteristici dell'assunzione del rischio da parte dell'esecutore dell'opera e dell'indipendenza del predetto verso il committente. I due tipi di contratto si differenziano peraltro in quanto quello di appalto presuppone nell'appaltatore un'organizzazione a carattere di impresa, la cui attività si svolge mediante l'impiego del lavoro subordinato altrui, mentre nel contratto di opera l'esecutore, la cui figura tipica è quella dell'artigiano, si avvale prevalentemente dell'opera propria e dei membri della sua famiglia, non disponendo di un'organizzazione di mezzi produttivi. Il contratto di appalto non genera alcun rapporto di dipendenza dell' appaltatore verso il committente, poiché l'esecutore dell'opera agisce nel proprio interesse, a proprio rischio ed in una sfera di completa autonomia, di conseguenza l'appaltante non risponde dei danni cagionati ai terzi nell'espletamento dell'appalto, se non ricorre un fatto suo proprio, idoneo a determinare una responsabilità diretta, indipendentemente dall'esecuzione dell'appalto. Il vizio di extra-petizione è configurabile se il giudice esamini d'ufficio eccezioni che solo le parti potrebbero proporre ma non sussiste qualora egli dia ai fatti dedotti una definizione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti stesse traendone poi le necessarie conseguenze ai fini della decisione della causa, essendo tale facoltà compresa nei poteri del giudice in quanto riguarda la esatta applicazione dei principi di diritto ai fatti accertati.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)